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REGOLAMENTO SItI SEZIONE TRIVENETO
Adottato dall'Assemblea dei Soci il 25 Novembre 2005 a Udine.

Capo I - Assemblea Regionale

Art. 1
L'Assemblea Regionale è composta da tutti i Soci che hanno versato la quota associativa dell'anno in corso nonché dai Soci Ordinari vitalizi e dai Soci Onorari. Essa è convocata dal Presidente della Sezione con almeno quindici giorni di preavviso a mezzo fax, lettera o e-mail a tutti i Soci.


Art. 2
L'Assemblea adempie i seguenti compiti:
fissa le direttive generali della Sezione e propone al Consiglio Direttivo Regionale il programma d’azione della Sezione;
programma ed approva le spese per lo svolgimento delle attività istituzionali secondo quanto previsto dallo Statuto SItI;
elegge, allo scadere di ciascun biennio, i l Consiglio Direttivo Regionale;
elegge il/i Consigliere/i per il Consiglio Direttivo Nazionale;
propone i rappresenti per il Collegio degli Operatori;
designa i candidati per il Comitato scientifico;
propone, approva ed aggiorna il Regolamento della Sezione.

Art. 3
L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria ogni anno e in occasione del rinnovo degli organi collegiali; viene inoltre convocata in seduta straordinaria per adempiere i compiti di cui all'art. 2. Essa delibera a maggioranza dei presenti. Ove non specificato nella convocazione, l’Assemblea si intende convocata in seconda convocazione. Per la sua validità è necessaria la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto.

Capo II - Consiglio Direttivo Regionale

Art. 4
Il Consiglio Direttivo Regionale è formato da nove componenti eletti dall'Assemblea fra i Soci Ordinari in regola con la quota di iscrizione per l’anno in corso. Al fine di salvaguardare la rappresentatività delle diverse categorie, il Consiglio uscente fissa le modalità di votazione in modo che facciano parte del Consiglio almeno quattro docenti universitari e quattro operatori del territorio. E’ possibile la rielezione per un solo mandato consecutivo al primo.

Art. 5
Le candidature devono pervenire al Presidente della Sezione in carica almeno tre giorni prima dell'inizio dell'Assemblea. Il Consiglio uscente può proporre proprie candidature.

Art. 6
La votazione avviene a scrutinio segreto. Vengono eletti, per ciascuna componente, i Soci che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla SItI. La votazione può avvenire per acclamazione qualora il numero dei candidati sia pari al numero dei posti disponibili.

Art. 7
Nella prima riunione, indetta dal Socio eletto e con maggiore anzianità di iscrizione alla SItI, il Consiglio elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vicepresidente appartenenti di norma a componenti diverse. Nella prima riunione il Consiglio nomina, su proposta del Presidente, un Socio Ordinario con funzioni di Segretario.

Art. 8
Il Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo fax, lettera o e-mail, almeno cinque giorni liberi prima del suo svolgimento. Nella lettera di convocazione il Presidente indicherà gli argomenti all’OdG.

Art. 9
Il Consiglio è deliberante quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri eletti. A tal fine vengono detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Segretario che redige i verbali. Alle riunioni del Consiglio sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Past President della Sezione, i Soci della Sezione eletti / nominati negli organi nazionali della SItI, i Soci della Sezione nominati Coordinatori di Gruppi di Lavoro della SItI, i Soci Onorari, oltre ad eventuali Soci interessati a specifici punti all’OdG.

Art. 10
In caso di dimissioni di un Socio eletto nel Consiglio Direttivo regionale o nazionale, subentra quello successivo in graduatoria. In mancanza si convocherà l'Assemblea.

Capo III - Gruppi di studio e patrocini

Art. 11
Il Consiglio può istituire Gruppi di Studio per l'approfondimento di tematiche di carattere igienistico a valenza regionale. Ai Gruppi di Studio possono partecipare tutti i Soci interessati al problema. Al momento dell'istituzione del Gruppo di Studio il Consiglio designa un coordinatore che informerà regolarmente il Presidente ed il Consiglio sull'attività svolta.

Art. 12
Il Consiglio promuove lo svolgimento di corsi di aggiornamento, seminari, convegni scientifici ed altre manifestazioni culturali, anche con sostegno economico, sulla base delle disponibilità finanziarie risultanti sull’apposito capitolo del Bilancio SItI.

Art. 13
Il patrocinio della Sezione a manifestazioni culturali e scientifiche viene accordato dal Presidente, sentito il Vicepresidente. Il conferimento viene ratificato dal Consiglio.

Capo IV – Amministrazione

Art. 14
La gestione amministrativa avviene secondo le disposizioni della Giunta Esecutiva SItI, alla quale dovranno essere inviati i verbali delle singole sedute dell’Assemblea e del Consiglio, e i rendiconti contabili. La Giunta dovrà anche approvare tutti gli atti (convenzioni, prestazioni professionali, borse di studio ecc.) che prevedano la firma del legale rappresentante della SItI (presidente pro-tempore).

Art. 15
La quota di iscrizione per singolo Socio Ordinario e le quote ridotte sono stabilite dall'Assemblea Nazionale SItI.
La quota di iscrizione può essere versata con carta di credito (www.sitinazionale.it) o con bollettino bancario MAV. Essa può essere, inoltre, versata alla Sezione in contanti o con assegno bancario, secondo le modalità comunicate ai Soci dal Segretario. Le ricevute dell'avvenuta iscrizione dovranno essere rilasciate ai Soci con bolli a norma di legge. La tenuta degli archivi dovrà avvenire in ottemperanza alla L 196/03 e successive modificazioni, ed al consenso rilasciato dai Soci al momento dell'iscrizione.

Art. 16
Le rendicontazioni contabili vengono redatte dal Segretario, in base allo Statuto e alle disposizioni della Giunta Esecutiva, e controfirmate dal Presidente entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente ne dà comunicazione all’Assemblea successiva.

Art. 17
Il Presidente e il Segretario sono delegati alle operazioni contabili previste dallo Statuto e dalle disposizioni della Giunta Esecutiva.

Art. 18
Viene prevista una voce di spesa da destinare alle spese di cui all'art. 17 dello Statuto, ossia la partecipazione di Soci della Sezione a manifestazioni o riunioni nell'interesse della SItI. I rimborsi vengono disposti dal Presidente sulla base delle richieste dei singoli Soci e delle disponibilità finanziarie.

Capo V - Norme finali

Art. 19
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme Statutarie e le prassi consolidate.