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STATUTO
DELLA SOCIETA' ITALIANA DI IGIENE
Adottato
dall'Assemblea straordinaria dei soci il 5 Marzo 1999 a Roma e modificato
dall'Assemblea straordinaria dei soci del 22 ottobre 2004 a Genova
CAPO
1 - SCOPI E FUNZIONI DELLA SOCIETÀ
Art. 1
L'Associazione Italiana per l'Igiene, fondata da Achille Sclavo nel 1921,
già Reale Società di Igiene, assume la denominazione di
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica (SItI). La Società riunisce tutte le persone qualificate
e interessate a collaborare al conseguimento dei seguenti scopi:
a) promuovere il progresso scientifico e culturale nel campo dell'Igiene,
Epidemiologia, Sanità Pubblica, Medicina Preventiva e di Comunità,
Programmazione, Organizzazione, Management ed Economia sanitaria, nonchè
in tutte le altre sue possibili articolazioni funzionali;
b) rendere operante la cooperazione tra gli Igienisti, l'Amministrazione
sanitaria e le Istituzioni mediche e scientifiche nazionali e internazionali
che perseguono gli stessi fini;
c) favorire l'evoluzione e lo sviluppo culturale e professionale delle
attività di prevenzione ed il ruolo e la qualificazione dei suoi
cultori ed operatori a livello centrale e periferico;
d) dare impulso alle attività di educazione sanitaria volte ad
innalzare il livello igienico-sanitario della popolazione.
e) promuovere le attività di aggiornamento professionale e di formazione
permanente nei confronti dei soci anche con programmi di educazione continua
al fine di elevarne la professionalità e le competenze manageriali,
scientifiche e tecniche.
f) promuovere e partecipare, attraverso l'attività dei soci e mediante
la collaborazione con altre società e organismi scientifici, a
studi e ricerche scientifiche nell'ambito delle discipline di cui al comma
a) con predisposizione di manuali, linee-guida, protocolli operativi e
studi multicentrici.
Art.
2.
La Società ha sede in Roma. Essa ha come organi periferici le Sezioni
"Regionali" e/o "Interregionali". Queste ultime si
possono costituire, nel rispetto di particolari condizioni territoriali
e/o culturali, tra due o piu' regioni anche non limitrofe nonchè
per i motivi di cui al successivo art. 22.
La definizione del territorio di competenza, proposta dalle Sezioni, deve
essere approvata dalla Giunta Esecutiva e ratificata dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
La Società si articola, inoltre, nel Collegio dei Docenti Universitari
di discipline Igienistiche, nel il Collegio degli Operatori di prevenzione,
di sanità pubblica e delle Direzioni sanitarie; e nella Consulta
degli Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva e puo' anche comprendere
Gruppi di Lavoro da attivarsi, per specifici obiettivi, tra soci con comuni
interessi nell'ambito specialistico che li identifica.
La Società prevede sistemi di verifica della qualità delle
attività svolte con gli Organismi previsti ai successivi articoli
12bis e 18bis.
CAPO
2 - DEI SOCI
Art. 3
I Soci si distinguono in ordinari e onorari.
Art. 4
Possono essere Soci ordinari, senza alcuna discriminazione di sorta, tutti
i cittadini che, sul piano della ricerca, della formazione e pratico-applicativo,
svolgono attività attinenti alle discipline indicate nell'art 1.
Art. 5
L'accettazione dei Soci ordinari è istruita dai Consigli Direttivi
Regionali tra coloro che posseggono le caratteristiche riportate nell'art.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l'ammissione del richiedente
anche a maggioranza e ne iscrive il relativo nominativo nel libro dei
soci.
Art. 6
Sono Soci onorari persone od Enti che si siano particolarmente distinti
con studi e ricerche nei vari campi di cui al precedente art. 1.
La nomina dei Soci onorari viene attuata dal Consiglio Direttivo Nazionale
su proposta delle Sezioni Regionali, della Giunta Esecutiva o dello stesso
Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 7
Hanno diritto di voto e possono essere eletti negli organi societari o
designati dalla Giunta per incarichi a termine i Soci Ordinari in regola
con i contributi associativi per l'anno in corso. I soci onorari hanno
diritto al solo elettorato attivo.
Art. 8
La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni volontarie;
b) per morosità in due anni consecutivi;
c) per radiazione.
In caso di morosità la perdita di qualifica è disposta dalla
Giunta esecutiva nazionale e comunicata alla Sezione di appartenenza.
La radiazione è disposta per gravi motivi, invece, dal Consiglio
Direttivo Nazionale su richiesta del Consiglio Direttivo Regionale cui
il Socio appartiene e previa acquisizione del parere motivato del Collegio
dei Probiviri.
È garantita la facoltà al Socio, proposto per la radiazione,
di presentare al Collegio dei Probiviri elementi a propria difesa.
CAPO
3 - ORGANI DELLA SOCIETÀ
Art. 9
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea Generale dei soci;
b) Il Presidente della società;
c) il Consiglio Direttivo Nazionale;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Collegio Sindacale - Revisori dei Conti;
f) il Rappresentante del Presidente per la Qualità;
g) il Comitato scientifico;
h) la Commissione formazione;
i) il Segretario Generale - Tesoriere;
Sono organi consultivi e propositivi della Società:
a) il Collegio dei Docenti universitari di discipline igienistiche;
b) il Collegio degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica
e delle Direzioni sanitarie;
c) la Consulta degli Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva
d) il Collegio dei Probiviri.
Art. 10
All'Assemblea generale sono attribuite tutte le competenze previste dalla
legge: la stessa è composta da tutti i soci che rispondono ai requisiti
dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, ed è presieduta normalmente
dal Presidente della Società e in sua assenza o impedimento da
persona eletta dall'Assemblea stessa.
Ha le seguenti attribuzioni:
a) fissare le direttive generali della Società e determinare l'ammontare
delle quote associative, stabilendo le modalità di determinazione
delle eventuali quote ridotte;
b) deliberare in merito alle eventuali proposte di modifica dello statuto;
c) discutere ed approvare i bilanci annualmente presentati dal Consiglio
Direttivo Nazionale;
d) ratificare la nomina dei Soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo
Nazionale;
e) nominare il Collegio Sindacale - Revisori dei conti
f) nominare i tre Probiviri
L'Assemblea generale viene convocata almeno una volta all'anno, nel giorno
e nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.
È inoltre convocata di norma in occasione del Congresso Nazionale.
L'Assemblea generale potrà inoltre essere convocata in via straordinaria,
quando se ne ravvisi la necessità, dal Presidente, sia su propria
iniziativa, sia su conforme delibera del Consiglio Direttivo Nazionale
o del Consiglio di uno dei Collegi, sia su richiesta scritta di almeno
un terzo dei soci ordinari.
La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire con almeno 15 giorni
di preavviso a mezzo lettera o anche attraverso il Bollettino ufficiale
della Società (Siti Notizie).
In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente
almeno un terzo dei soci. In seconda convocazione, che potrà aver
luogo nello stesso giorno dopo almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea
è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea generale delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ad
ognuno dei soci ordinari, in regola con i pagamenti, spetta un voto.
È ammesso il voto per delega, con il massimo di due deleghe per
ogni rappresentante: ogni socio potrà farsi rappresentare con delega
anche da un non socio. La delega deve pero' essere scritta e pervenire
in originale alla Segreteria Nazionale almeno dieci giorni prima della
data dell'Assemblea, onde consentire la verifica della posizione del delegante
e del delegato.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito:
a) dal Presidente in carica;
b) dai past-President nazionali, senza diritto di voto;
c) dal Presidente designato per il biennio successivo;
d) dal Segretario Generale, senza diritto di voto
e) dai Presidenti delle Sezioni Regionali o Interregionali, componenti
di diritto;
f) dai Coordinatori dei due Collegi;
g) dai Consiglieri eletti dalle singole Sezioni Regionali o Interregionali,
in numero di uno fino a 100 Soci ordinari, due da 101 a 200 Soci ordinari,
tre oltre 200 Soci ordinari;
h) dal portavoce nazionale della Consulta degli specializzandi;
i) dal Rappresentante del Presidente per la Qualità e dal Coordinatore
del Comitato scientifico, entrambi senza diritto di voto.
Il Presidente resta in carica per un biennio.
Art. 12
La Giunta esecutiva è formata da:
- il Presidente designato nel biennio precedente, che acquisisce il ruolo
di Presidente in carica, d'ora in poi denominato Presidente;
- il Presidente uscente, che acquisisce la carica di Past-President;
- il Presidente designato per il biennio successivo;
- sei componenti eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo Nazionale,
dei quali tre universitari e tre operatori;
- i due Coordinatori dei Collegi;
- il Segretario generale, senza diritto di voto.
Tutti i componenti della Giunta Esecutiva restano in carica per un biennio
e sono rieleggibili consecutivamente solo per un altro biennio.
Al termine del proprio mandato biennale il Presidente in carica acquisisce
automaticamente la carica di Past-President limitatamente al biennio successivo.
Art. 12 bis
La Commissione formazione è formata da delegati nazionali e da
delegati delle Sezioni regionali e interregionali.
Sono delegati nazionali:
- il Coordinatore del Comitato scientifico che la convoca e la presiede;
- i membri del Comitato scientifico;
- il Coordinatore Qualità;
Sono delegati di ciascuna Sezione regionale o interregionale:
- il Coordinatore Qualità di Sezione;
- il Capo Progetto.
Tutti i delegati nazionali restano in carica per un biennio e sono rieleggibili
consecutivamente solo per un altro biennio. Il Coordinatore Qualità
di Sezione e il Capo Progetto restano in carica per un biennio e sono
rieleggibili consecutivamente solo per un altro biennio.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica per un biennio. I membri
eletti dello stesso sono rieleggibili consecutivamente solo per un altro
biennio.
Qualora, prima della scadenza del mandato, uno dei posti si renda comunque
vacante, il Presidente provvederà alla sua copertura con il nominativo
segnalato dalla Sezione Regionale e/o Interregionale interessata.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo Nazionale:
a) avvia e cura lo studio dei problemi che abbiano interesse generale
e siano conformi agli scopi statutari della Società;
b) nomina i Soci onorari ratifica l'accettazione di quelli ordinari;
c) fissa l'epoca e le modalità per indire i Congressi nazionali
e formula proposte per i temi da svolgere;
d) delibera in merito alle problematiche ed alle proposte pervenute dalle
Sezioni e dai Soci;
e) sovrintende all'amministrazione ordinaria della Società, ne
esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da presentare all'approvazione
dell'Assemblea Generale;
f) approva le eventuali richieste di modifica del territorio di competenza
delle Sezioni;
g) elegge, a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto, il Presidente designato per il biennio successivo ed
i sei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale di cui all'art 12.
h) nomina il Coordinatore del Comitato scientifico e i componenti del
Comitato scientifico
Art. 15
Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente e,
per la validità delle sue riunioni, è necessaria la presenza
di almeno un terzo dei suoi componenti.
Salvo il caso previsto al comma g) dell'art 14, le deliberazioni sono
prese con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente, salvo in caso di votazioni a scrutinio
segreto; quest'ultima puo' essere richiesta da chiunque dei presenti,
quando si tratti di decisioni riguardanti persone.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente almeno
due volte l'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure
su motivata richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica.
Art. 16
La Giunta Esecutiva, costituita come previsto dall'articolo 12, cura l'esecuzione
delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale, nonchè
promuove ed attua iniziative conformi agli obiettivi statutari e alle
proposte degli organi della società, e comunque, rientranti nella
sfera delle sue competenze, predispone i bilanci preventivi e consuntivi
da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale e quidi, per l'approvazione,
all'Assemblea Generale.
La Giunta, per problemi di rilevante interesse riguardanti la complessa
problematica della vita societaria, si avvale della consulenza dei Collegi
e/o di Gruppi di lavoro ad hoc, come pure puo' costituire specifiche Commissioni
che coadiuvano l'attività della Giunta stessa.
La Giunta, inoltre:
- determina con apposito Regolamento il funzionamento del Gruppi di lavoro
e le modalità di adesione ad essi dei soci;
- emana un Regolamento relativamente alla Consulta degli specializzandi
in Igiene e Medicina Preventiva;
- conferisce l'accreditamento delle Riviste igienistiche, avendone determinato
i criteri con apposito regolamento;
- designa per il biennio in cui resta in carica il Direttore ed i Redattori
del Bollettino Ufficiale della Società e definisce l'organizzazione
dell'Ufficio stampa.
Art. 17
La Giunta Esecutiva e/o la Sezione Regionale di appartenenza di un Socio
investito di una carica o ufficio societario, o delegato a partecipare
a manifestazioni nazionali e/o internazionali quale espressione di interessi
comuni di tutta la Società, possono provvedere alle spese necessarie
per consentirne la partecipazione. La Giunta Esecutiva provvede ad istituire
nel bilancio un apposito capitolo da destinare alle spese di cui al presente
articolo.
Art. 18
Il Presidente ha la rappresentanza morale e legale della Società;
convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio
Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva, e dà esecutività
alle relative decisioni; partecipa personalmente o per delega alle riunioni
e dei due Collegi e della Consulta degli specializzandi; opera il collegamento
con le Sezioni Regionali o Interregionali attraverso periodiche riunioni;
firma gli atti ufficiali di carattere generale; cura e promuove l'incremento
del sodalizio in armonia e collegamento con le Sezioni Regionali o Interregionali;
trasmette ai Ministeri della Sanità, dell'Ambiente, del Lavoro
e della Università il Bollettino Ufficiale della Società
ed, entro il mese di gennaio, una relazione sull'attività svolta
dalla Società nell'anno precedente; adempie a tutte le altre funzioni
demandatagli dal presente Statuto.
In caso di parità di voti nelle riunioni degli organi societari
che presiede, prevale il voto del Presidente.
Il Presidente ha, inoltre, facoltà di assumere, in casi di comprovata
urgenza e necessità, decisioni e deliberazioni, chiedendone la
ratifica alla Giunta Esecutiva o al Consiglio Direttivo Nazionale alla
loro prima riunione.
Il Vice-Presidente ed i Coordinatori dei Collegi potranno essere delegati
dal Presidente a curare determinati settori dell'attività societaria
e - il Vicepresidente - a sostituire il Presidente in caso di assenza
o di impedimento dello stesso.
Art. 18 bis
Il Rappresentante del Presidente per la Qualità è nominato
dal Presidente all'inizio del biennio in sua rappresentanza con delega
formale. Egli deve accettare formalmente l'incarico.
Indipendentemente da altre responsabilità all'interno della Società,
il Rappresentante del Presidente per la Qualità ha la responsabilità
e l'autorità nell'ambito delle attività societarie per le
quali è stata previsto un Sistema di gestione per la qualità
per:
- assicurare che i processi del Sistema Gestione Qualità siano
predisposti, attuati e tenuti aggiornati;
- riferire al Presidente sulle prestazioni del Sistema Gestione Qualità
e su ogni esigenza di miglioramento;
- assicurare con l'ausilio degli organi competenti la promozione della
consapevolezza dei requisiti dei soci e delle parti interessate nell'ambito
della Società.
Il Rappresentante del Presidente per la Qualità resta in carica
per un biennio ed è rinominabile consecutivamente solo per un altro
biennio.
Art. 19
Il Collegio Sindacale - Revisori dei Conti è composto da cinque
membri (tre effettivi e due supplenti) nominati dall'Assemblea che ne
indica il Presidente. I membri del Collegio durano in carica due anni
e sono rieleggibili.
Ai Revisori dei Conti è affidato il compito di provvedere alle
operazioni di verifica e di controllo previste dalla Legge.
Art. 20
Il Segretario generale predispone gli ordini del giorno su indicazione
del Presidente ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere
dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo Nazionale, della Giunta
Esecutiva e dell'andata a buon fine di quanto suggerito dai vari Organi
societari consultivi e propositivi; redige i verbali delle varie riunioni,
assiste il Presidente nel disbrigo delle pratiche generali della Società
e ne tiene la corrispondenza; controfirma gli atti ufficiali; fornisce
al Presidente gli elementi per la relazione morale della Società;
collabora all'organizzazione del Congresso Nazionale.
In quanto anche Tesoriere esercita le funzioni di competenza; tiene il
registro di entrata e di uscita che deve avere, tra l'altro, capitoli
speciali intestati alle singole Sezioni Regionali o Interregionali.
Tiene aggiornato il registro generale dei Soci divisi per Sezione. Realizza
all'inizio di ogni anno la campagna per la raccolta delle iscrizioni.
Contabilizza le quote sociali e sollecita i soci morosi. È custode
del patrimonio della Società, ne esige le rendite, esegue i pagamenti
su ordine scritto del Presidente. Redige la relazione annuale finanziaria
che il Presidente presenta all'Assemblea Generale.
Art. 20 bis
Il Comitato scientifico viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale
nell'ambito di elezioni indette su una rosa di candidati presentati da
ciascuna sezione. Viene eletto un candidato per ciascuna sezione, in possesso
delle competenze previste nelle procedure operative interne di Sistema
Gestione Qualità.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, tra gli eletti, nomina il Coordinatore
del Comitato scientifico.
Il Comitato scientifico è garante della scientificità ed
eticità dei contenuti degli eventi formativi della Società.
Il Comitato scientifico è presieduto dal Coordinatore. Per la validità
delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno
5 componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti.
In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
Il Comitato scientifico è convocato dal Coordinatore con cadenza
determinata dalla necessità di disbrigo delle pratiche inerenti
le attività formative.
Il Comitato scientifico approva un Regolamento per il suo funzionamento,
previa acquisizione del parere favorevole della Giunta e del Coordinatore
Qualità.
Art. 20 ter
Il Coordinatore Qualità viene scelto dal Presidente di concerto
con il Rappresentante del Presidente per la Qualità sulla base
delle competenze richieste dalle procedure operative interne di sistema.
Il Coordinatore Qualità può anche essere un socio che non
non essere appartenente agli organi direttivi della Società.
Il Coordinatore Qualità sceglie la Segreteria Qualità, sulla
base delle competenze richieste dalle procedure operative interne di sistema.
Il Coordinatore Qualità comunica la scelta al Rappresentante del
Presidente per la Qualità ed al Segretario Generale.
Art. 21
I Soci appartenenti al personale universitario ed afferenti all'area culturale
di Sanità Pubblica costituiscono il "Collegio dei docenti
universitari di discipline igienistiche".
I Soci operatori in attività nel Servizio Sanitario Nazionale e/o
Enti e Organismi Nazionali e/o Regionali con funzioni afferenti all'area
culturale di Sanità Pubblica costituiscono il " il Collegio
degli Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni
sanitarie".
I Collegi hanno ruolo consultivo e propositivo, cioè il compito
di assistere gli Organi Nazionali della Società nella identificazione
e nella messa a punto di iniziative per lo sviluppo del ruolo tecnico
e scientifico delle rispettive categorie, anche ai fini della tutela giuridica
e professionale delle stesse e possono proporre nominativi per le elezioni
delle cariche direttive societarie.
Le modalità di costituzione e di governo degli organismi di gestione
dei Collegi, come pure le procedure operative che attengono alle diverse
attività degli stessi Collegi, sono oggetto di Regolamenti, allegati
al presente Statuto, approvati dalle rispettive assemblee e ratificate
dal Consiglio direttivo Nazionale.
È altresi' organo della Società il Collegio dei Probiviri,
formato da tre componenti nominati dall'Assemblea Generale tra i soci
ordinari, che durano in carica per un biennio e sono rieleggibili per
altri due bienni consecutivi. Il piu' anziano di età ne assume
la Presidenza. Oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti
i probiviri sovraintendono, per gli aspetti di competenza, al buon funzionamento
della Segreteria nazionale e delle Sezioni.
CAPO
4 - DELLE SEZIONI
Art.
22
I soci sono riuniti nelle Sezioni Regionali o Interregionali. Ciascun
socio non potrà appartenere a piu' di una Sezione. Ogni Sezione
assume la denominazione della Regione. Due o piu' Sezioni regionali possono
costituirsi, a norma dell'articolo 2, in Sezioni Interregionali.
Tale ipotesi diviene obbligatoria quando in una regione non si raggiunga,
o si scenda al di sotto di, il numero minimo di trenta soci.
Art. 23
Le Assemblee Regionali o Interregionali operano e sono convocate con le
stesse modalità dell'Assemblea Generale per:
a) fissare le direttive generali della Sezione Regionale e proporre al
Consiglio Direttivo il programma d'azione della Sezione;
b) programmare le spese per lo svolgimento delle attività istituzionali
secondo quanto previsto dal successivo capo 6.
c) eleggere, allo scadere di ciascun biennio, i Consigli Direttivi Regionali;
d) eleggere il/i Consigliere/i per il Consiglio Direttivo Nazionale;
e) proporre ed approvare il Regolamento della Sezione;
f) eleggere le "terne" per i Collegi.
Art. 24
Ogni Sezione Regionale o Interregionale è retta da un Consiglio
Direttivo composto dai nove componenti che hanno ricevuto il maggior numero
di voti da parte dei Soci ordinari presenti all'Assemblea, salvaguardando
la rappresentatività delle diverse componenti e categorie ai sensi
dell'art. 27.
Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale elegge nel proprio seno
un Presidente ed un Vicepresidente appartenenti di norma a collegi diversi.
Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, su proposta del Presidente,
nominerà un Segretario. Costui, prescelto tra i soci Ordinari della
Sezione, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto
di voto.
Art. 25
I componenti dei Consigli Direttivi Regionali o Interregionali, nonchè
i Rappresentanti delle Sezioni nel Consiglio Direttivo Nazionale e nei
Consigli direttivi dei Collegi restano in carica due anni e sono rieleggibili
consecutivamente una sola volta.
Art. 25 bis
Alla prima riunione dell'anno solare, il Consiglio Direttivo Regionale
nomina il Coordinatore Qualità di Sezione e il Capo Progetto. Essi
sono strettamente operativi; possono anche non appartenere al Consiglio
Direttivo Regionale, purché siano soci SItI. Le nomine vengono
condivise con il Coordinatore Qualità.
In prima applicazione, il gruppo di Coordinatori Qualità Regionali
e di Capi Progetto in carica fino al 2008.
Art. 26
All'inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale
formula, facendo proprie le indicazioni dell'Assemblea, il programma d'azione
della Sezione, tenendo conto della situazione locale e delle norme del
presente Statuto.
Il Presidente partecipa alle periodiche riunioni indette dal Presidente
Nazionale; inoltra annualmente alla sede centrale entro il mese di dicembre
un'ampia relazione sull'attività culturale ed amministrativa svolta
nell'anno dalla Sezione.
CAPO
5 - DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DIRETTIVI SOCIETARI
Art.
27
Nelle designazioni al coordinamento dei Gruppi e nelle elezioni alle cariche
direttive nazionali e regionali vanno tenute in considerazione la personalità
scientifica e professionale dei candidati e l'opportunità di ispirarsi
al criterio della rotazione tra le diverse componenti della Società.
Negli organi collegiali va assicurata l'equilibrata partecipazione delle
diverse componenti societarie.
Art 28
I Presidenti dei Consigli Direttivi Regionali o Interregionali indicono
ogni biennio le elezioni dei componenti i Consigli stessi. Le elezioni
dovranno aver luogo in un periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre
ed il 10 novembre dell'anno di scadenza del Consiglio.
I relativi risultati, unitamente ai nominativi dei Soci eletti quali rappresentanti
della Sezione nel Consiglio Direttivo Nazionale e le terne dei Consigli
direttivi dei Collegi, dovranno pervenire al Segretario Generale entro
il termine perentorio del successivo 15 novembre.
In caso di inosservanza dei precedenti paragrafi le Sezioni inadempienti
non potranno essere rappresentate in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.
I Consigli entreranno effettivamente in carica con l'inizio del successivo
anno solare.
Art. 29
Il Presidente Nazionale in carica convoca entro il 15 Dicembre dell'anno
di scadenza della Giunta il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, cosi'
come risultante dalle elezioni delle Sezioni, per gli adempimenti relativi
all'elezione della nuova Giunta e del Presidente designato per il biennio
successivo.
Nella seduta di insediamento la Giunta eleggerà nel suo seno, a
scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente,
di norma del collegio diverso da quello del Presidente. In caso di parità
di voti viene eletto il componente piu' anziano d'età.
La Giunta, su proposta del Presidente, nominerà inoltre il Segretario
Generale con funzioni anche di Tesoriere. Costui, prescelto tra i soci
ordinari della Siti, partecipa alle riunioni di Giunta senza diritto di
voto. I suoi compiti sono fissati nell'art 20.
La nuova Giunta Esecutiva, dopo aver assolto agli adempimenti di cui all'art
12, entrerà effettivamente in carica con l'inizio del successivo
anno solare.
Art. 30
Come previsto dagli articoli 11, 12 e 25 gli Organi direttivi Nazionali
e Regionali restano in carica per un biennio.
Nell'anno della loro scadenza si dovrà tenere il Congresso Nazionale,
che pertanto avrà di norma frequenza biennale.
Nell'anno non congressuale verrà di norma organizzata una Conferenza
Nazionale di Sanità pubblica.
CAPO
6 - DEI BILANCI E DEL PATRIMONIO SOCIALE
Art.
31
La Società non ha fini di lucro, non ha finalità sindacali
e non esercita attività imprenditoriali, salvo quelle eventualmente
necessarie per le attività di formazione continua. Per nessuna
delle cariche sociali è prevista alcuna forma di compenso o di
retribuzione.
L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31
dicembre. La Società deve registrare nel proprio libro-giornale
di contabilità le entrate e le uscite: le prime sono costituite
da:
a) quote di iscrizione annuali;
b) contributi di enti pubblici e privati nel rispetto dei limiti eventualmente
stabiliti da normative statali e regionali al fine di evitare conflitti
di interesse; nella sede centrale la gestione finanziaria è attribuita
al Segretario Generale - Tesoriere nazionale.
L'amministrazione della SItI è unica e gestita a livello centrale.
La Giunta Esecutiva istituisce capitoli di bilancio per gli introiti e
le spese delle singole Sezioni. Ciascuna Sezione potrà disporre
annualmente, per le attività istituzionali, di somme corrispondenti
al 50% delle quote associative acquisite dalle Sezioni stesse oltre a
eventuali contributi di cui al primo comma del presente articolo, acquisiti
dalla Sezione e comunicati formalmente alla Giunta Esecutiva.
L'Amministrazione centrale provvederà a dotare le singole Sezioni
di un fondo cassa per le spese minute e a regolare le competenze amministrative
delle Sezioni nei limiti di cui al precedente comma.
I Segretari delle Sezioni dovranno trasmettere tempestivamente i documenti
contabili al Segretario-Tesoriere Nazionale che provvederà agli
adempimenti previsti attraverso l'Amministrazione societaria.
I rapporti con gli Istituti di credito e con le Poste Italiane vengono
deliberati dalla Giunta Nazionale. All'inizio di ogni biennio la Giunta
provvederà a concedere le deleghe necessarie per il disbrigo delle
pratiche contabili.
Art. 32
Costituiscono patrimonio della Società:
a) i beni immobili e mobili ed i valori acquistati o avuti per lasciti
e/o donazioni;
b) le somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge
o di determinazione degli organi competenti, fino a che non saranno erogate.
I beni costituenti il patrimonio sociale sono iscritti in speciali inventari
dal Tesoriere nazionale.
La Giunta Esecutiva provvede ad istituire nel bilancio un apposito capitolo
da destinare alle spese necessarie per il lavoro degli organi deputati
al Sistema Gestione Qualità secondo quanto previsto nelle procedure
interne.
CAPO
7 - DISPOSIZIONI FINALI
Art.
33
Le proposte di aggiunte o di varianti al presente Statuto devono essere
presentate per iscritto e tempestivamente comunicate alla Presidenza che,
sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, le sottopone all'approvazione
dell'Assemblea.
Art. 34
In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio
verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta per legge.
Art. 35
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento
alle norme della Costituzione e delle leggi vigenti.
Art. 36
Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione
da parte dell'Assemblea Generale.
CAPO
8 - NORME TRANSITORIE
Art
37
I Regolamenti dei Collegi, del Comitato scientifico e della Consulta degli
specializzandi ed ogni altra norma interna dovranno essere adeguati al
presente Statuto entro il prossimo congresso nazionale.
In prima applicazione i delegati di cui alle lettere a, b, c, d, g, h
dell'art. 11 restano in carica fino al 2008. Qualora, prima della scadenza
del mandato, uno dei posti si renda comunque vacante, il Presidente provvederà
alla sua copertura con il nominativo segnalato dalla Sezione Regionale
e/o Interregionale interessata.
Art 38
Limitatamente al biennio societario 1999-2000 è ammesso che i soci
ottengano la qualifica di soci ordinari vitalizi versando alla Sede centrale,
in un'unica soluzione, la somma forfettaria di lire 1.000.000, e cio'
al fine di raccogliere fondi per favorire l'acquisizione della sede societaria.
In deroga alle disposizioni dell'art. 31 per i soci ordinari vitalizi
non sarà versata la emiquota alle rispettive sezioni
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